Descrizione
Nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26/06/2026, è stato pubblicato il decreto-legge 26 giugno 2026, n. 108, "Disposizioni urgenti in materia di efficacia del documento di identità e per il rilascio della carta d'identità elettronica.
Si riporta il testo dell’articolo 11 di tale decreto:
"1. In ogni rapporto contrattuale, pubblico o privato, stipulato entro il 3 agosto 2026, nel quale la carta di identità in formato cartaceo sia stata utilizzata a fini di identificazione delle parti contraenti, la stessa mantiene la propria validità sino alla data di scadenza stabilita all'atto dell'emissione, ai fini del già menzionato rapporto contrattuale.
2. Esclusivamente ai fini di cui all'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nelle more del rilascio della carta d’identità elettronica, il documento cartaceo non scaduto può, altresì, essere utilizzato, ai fini dell'esercizio di diritti fondamentali e dell'accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative nonché nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i soggetti che erogano pubblici servizi, per la consegna di posta e atti giudiziari, per il ritiro o il deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali. La disposizione di cui al presente comma si applica fino al 31 gennaio 2027.”
La disposizione, quindi, stabilisce che la sopravvenuta perdita di efficacia del documento cartaceo disposta dal regolamento non si riflette sulla validità del rapporto negoziale già stipulato, che potrà, dunque, proseguire senza soluzione di continuità. A mero titolo di esempio, rimarranno valide, sino alla scadenza del documento, le identità digitali già attive e associate al documento di identità cartaceo, restando quindi fermi gli effetti in termini di accesso ai servizi erogati in rete da parte di fornitori pubblici e privati ai sensi dell’art. 64 del CAD. Diversamente, a decorrere dal 3 agosto, non potranno più essere utilizzate le carte di identità cartacee (ancorché non decorso il termine di scadenza ivi indicato) per l'attivazione di nuove identità digitali o per la stipula di nuovi rapporti contrattuali.
Il medesimo articolo 11, al comma 2, prevede, invece, che, fino al 31 gennaio 2027, nelle more del rilascio della carta di identità elettronica, la carta di identità cartacea che non ha ancora superato la data di validità stabilita all’atto del rilascio, può essere ancora utilizzata per l’esercizio di diritti fondamentali o l’accesso a servizi essenziali di rilevanza anche costituzionale, come ad esempio quelli rientranti nella tutela della salute o del risparmio.
L’esigenza sottesa alla disposizione, che ovviamente è specifica ed ha natura eccezionale, può estendersi senz’altro, in questa fase, alla necessità di effettuare il riconoscimento ai fini, come sopra detto, dell’esercizio di diritti costituzionali, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative, il ritiro della corrispondenza, la notifica di atti giudiziari, il rilascio di esenzioni ticket presso le ASL, il ritiro o deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali, compreso il ritiro della pensione e di ogni altro servizio con caratteristiche di analoga rilevanza, nonché nei rapporti con la Pubblica Amministrazione italiana, comprese le Rappresentanze diplomatico-consolari all’estero, e nei rapporti con i soggetti che erogano pubblici servizi. In tutte queste ipotesi, dunque, sino al 31 gennaio 2027, al cittadino verrà consentito l’esercizio dei propri diritti mediante utilizzo della carta di identità cartacea, il cui termine di scadenza non sia ancora spirato, salvo naturalmente i casi di deterioramento del documento.
Ad esplicazione dell’articolo 11 del citato decreto-legge, sono state emanate la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri – Ministro per la pubblica amministrazione – Ufficio Legislativo del 26/06/2026 e la circolare del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali n. 58/2026, prot. uscita n. 13387 del 30/06/2026.
I documenti sono allegati alla presente notizia.
Gli uffici del Servizio Anagrafe rimangono disponibili per agevolare gli utenti nella sostituzione del documento di identità cartaceo con la carta d’identità elettronica.
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Ultimo aggiornamento: 2 luglio 2026, 12:34